Capo I – Norme generali
Art. 1 Costituzione e natura
e’ costituita con durata illimitata con sede a Faicchio (BN) alla via D. A. Palmieri n° 25 e successivamente il 28/10/2007 trasferita in Airola (BN) al C/so Caudino n°47. l’Associazione CASA NEL SOLE” la quale intende condividere la condizione degli emarginati, specialmente del mondo giovanile, con particolare attenzione ai tossicodipendenti. L’Associazione ha struttura democratica ed opera – di norma nell’ambito territoriale campano – mediante attività; di volontariato, prestata in modo personale, spontaneo e gratuito dai propri aderenti, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per i fini di solidarietà; indicati nello Statuto.
Art. 2 – Obiettivi
Lo scopo proprio dell’Associazione si articola nei seguenti obiettivi:a) sensibilizzazione delle persone e delle istituzioni ai problemi dell’emarginazione ed, in particolare, della tossicodipendenza;b) prevenzione dei fenomeni di emarginazione, attraverso la individuazione e la rimozione delle cause che li determinano;c) recupero fisico e psichico dell’emarginato, specialmente tossicodipendente, nel rispetto della sua dimensione umana, culturale, spirituale e religiosa, e sul presupposto della sua insostituibile, libera e convinta collaborazione;d) reinserimento nelle strutture familiari e sociali degli emarginati che abbiano raggiunto un sufficiente equilibrio psico-fisico. e) promozione di qualunque iniziativa a carattere culturale, che tenda all’arricchimento di conoscenza e di responsabilizzazione individuale e sociale soprattutto nell’ambiente giovanile.
Art. 3 – Modalità d’azione
Gli obiettivi dell’Associazione vengono realizzati mediante l’uso di proprie metodologie già; largamente sperimentate e con spirito di testimonianza disinteressata, che sia del tutto neutrale rispetto a qualunque opzione religiosa e politica e che abbia la esclusiva ambizione del servizio all’uomo, reso nella prassi di una concreta solidarietà; che privilegi unicamente i più; deboli e i più; umili. L’Associazione per il raggiungimento dei fini, si avvale degli strumenti più; idonei, tra i quali la stampa di libri, la pubblicazione di giornali e di riviste, la produzione e la distribuzione di filmati e audiovisivi. Gli organi sociali non individuali si considerano regolarmente costituiti quando sia presente la metà; più; uno dei soggetti statutariamente legittimati al voto, ed esprimono in maniera giuridicamente efficace la propria volontà; quando sulla proposta in discussione si raggiunga, con voto libero e segreto, la maggioranza assoluta dei consensi, salvo i casi nei quali lo Statuto prevede maggioranze più; qualificate.
Capo II – Struttura ed organi
Art. 4 – Associazione e Centri
L’Associazione si struttura in un numero aperto di Centri, ciascuno dotato di autonomia e collegato agli altri nei limiti e con le previsioni del presente Statuto, e ciascuno tendente, anche secondo le modalità; dettate da appositi regolamenti, a realizzare gli obiettivi dell’Associazione, o con carattere di residenzialità; nel caso in cui costituisca un centro di ospitalità; per volontari ed emarginati, o con carattere non residenziale nel caso in cui sia animata unicamente da volontari, operanti nell’ambito del territorio in cui il Centro ha la sua sede.
Art. 5 – Organi dell’ AssociazioneSono organi dell’Associazione
l’Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, il Presidente. Il conferimento delle qualità; di componenti degli organi associativi investe l’interessato di un onere di servizio totalmente gratuito.
Art. 6 – Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è costituita, oltre che dai soci fondatori, che ne sono membri di diritto permanenti, dai rappresentanti delle Assemblee dei Centri, da questi eletti, ogni anno con voto segreto, in ragione di 1 unità; ogni 5 soci, o frazione non inferiore a 3 soci. Appartengono all’Assemblea Generale:
- l’elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Collegio Sindacale;
- l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- l’approvazione del programma annuale dell’Associazione;
- l’approvazione delle modifiche dello Statuto;
- l’approvazione del Regolamento dei Centri;
- la determinazione delle quote sociali;
- qualunque altra materia non assegnata alla competenza di altri organi sociali.
Su proposta del Consiglio Direttivo, da assumersi con la votazione dei 2/3 dei presenti alla deliberazione, l’Assemblea può attribuire ad uno o più; soci tutti i poteri previsti per i soci fondatori, e, segnatamente, quelli di cui agli Artt. 6, 7, 8, l0 e 19 dello Statuto. Su proposta del Consiglio Direttivo, da assumersi con la votazione dei 2/3 dei presenti alla deliberazione, l’Assemblea può privare uno o più; soci fondatori dei poteri o prerogative previsti dagli Artt. 6,7,8, l0 e 19 dello Statuto, quando per almeno 3 anni non abbiano partecipato in alcun modo alle attività; dell’Associazione stessa.
Art. 7 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente, che ne è membro di diritto, da altri 6 componenti, eletti ogni 3 anni, con voto segreto, dall’Assemblea Generale tra i propri membri che abbiano un’anzianità; di soci di almeno un biennio. Almeno due membri devono essere scelti tra i soci fondatori. Ai membri del Consiglio, su indicazione del Presidente, vengono affidate le funzioni di Segretario, di Economo e di Responsabile dei vari settori in cui si articola l’attività; dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo, che è l’organo esecutivo dell’Associazione, della quale, in stretto rapporto di collaborazione col Presidente, assicura la vitalità;, predispone, in particolare, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, il programma annuale di attività; dell’Associazione, il Regolamento dei Centri, le modifiche dello Statuto. Propone la misura delle quote sociali e delibera l’ammissione dei nuovi soci. In casi straordinari di necessità; e di urgenza, da motivare congruamente nel relativo verbale, il Consiglio Direttivo può, con voto unanime, assumere decisioni sulle materie proprie di competenza dell’Assemblea. I relativi verbali devono essere comunicati, non oltre il termine di 7 giorni, ai componenti dell’Assemblea, la quale dovrà; essere convocata, nel termine massimo di 60 giorni, per la ratifica delle delibere assunte dal Consiglio in via di urgenza. Ove le delibere non conseguano la ratifica, esse perdono qualunque efficacia.
Art. 8 – Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione è eletto, con voto segreto, ogni 3 anni, tra i soci fondatori da parte dell’Assemblea Generale. Egli è il responsabile del perseguimento degli obiettivi sociali, coordina le attività; di tutti i Centri e dell’Associazione, che promuove e sviluppa; presiede gli organi collegiali dell’Associazione; ha diritto a presenziare a tutte le riunioni degli organi collegiali dei singoli Centri, con diritto di parola e di voto; ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Può designare uno o più; Vice-Presidenti che collaborano con lui e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.
Art. 9 – Organi del Centri
Sono organi dei Centri l’Assemblea del Centro, il Consiglio Esecutivo, il Segretario.
Art. 10 – Assemblea dei Centri
L’Assemblea dei Centri è costituita dai soci, che possono essere persone fisiche o giuridiche. L’ammissione dei nuovi soci è deliberata da un voto del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Ogni socio ha il diritto di elettorato attivo e passivo e concorre, assieme agli altri soci e secondo le previsioni statutarie, alla individuazione delle finalità; associative; contribuisce economicamente alla vita associativa, collabora, in maniera coerente e irreprensibile, alla realizzazione degli obiettivi sociali. Acquistano la qualifica di fondatori i soci che sottoscrivono l’atto di costituzione dell’Associazione; sono benemeriti quelli che si distinguono per prestazioni personali o per elargizioni economiche di speciale dignità;. Appartengono alla competenza dell’Assemblea del Centro:
- l’elezione del Consiglio Esecutivo e del Segretario;
- l’elezione dei membri dell’Assemblea Generale dell’Associazione;
- la deliberazione del programma annuale di attività; del Centro;
- la deliberazione di proposte al Consiglio Direttivo di modifiche allo Statuto dell’Associazione e al Regolamento;
- qualunque altra materia attinente alla vita della Associazione, non assegnata alla competenza di altri organi sociali.
Art. 11 – Consiglio Esecutivo
Il Consiglio Esecutivo è composto oltre che dal Segretario che ne è membro di diritto, da altri 4 soci, eletti con voto segreto ogni 3 anni dall’Assemblea del Centro, ai quali, su indicazione del Segretario, vengono affidate le funzioni di Economo e di Responsabile dei vari settori in cui si articola l’attività; del Centro. Il Consiglio Esecutivo predispone il programma annuale di attività; del Centro e collabora con il Segretario nella realizzazione dei fini associativi nell’ambito del Centro
Art. 12 – Il Segretario
Il Segretario del Centro, eletto ogni 3 anni, con voto segreto, dall’Assemblea del Centro, è l’organo di collegamento tra il Centro, che rappresenta e dirige, e l’Associazione, alla realizzazione dei cui obiettivi collabora, in stretto rapporto con il Presidente; coordina e promuove l’attività; degli organi collegiali del Centro che presiede.
Art. 13 – Norme comuni sull’attività
degli organi collegiali del CentroIl Presidente, oltre la facoltà; di intervento personale alle riunioni degli organi collegiali del Centro, di cui all’Art. 8 del presente Statuto, ha diritto a far intervenire alle riunioni medesime fino a 2 membri del Consiglio Direttivo, con facoltà; di parola e di voto. Egli deve, perciò, essere tempestivamente informato delle riunioni e degli argomenti di discussione.
Art. 14 – Commissione Disciplinare
Per eventuali controversie all’interno dei singoli Centri o nei rapporti tra Centri ed Associazione, così; pure per ogni divergenza tra soci o per qualunque contenzioso relativo alla costituzione o allo scioglimento del rapporto sociale con i singoli o con i Centri, la competenza è devoluta ai soci fondatori, i quali sin dalla nascita dell’Associazione, costituiscono la Commissione Disciplinare, che delibera insindacabilmente, a voti segreti, e a maggioranza. Per rendere più; completa tale funzione, alla Commissione Disciplinare è anche attribuito il compito di giudicare della coerenza dei comportamenti dei singoli o sociali con gli obiettivi dell’Associazione, nonchè; quello di interpretare autenticamente le norme statutarie e regolamentari.
Capo III – Rapporti patrimoniali e finanziari
Art. 15 – Patrimonio
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dalle quote dei soci stabilite di anno in anno dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo;
- dai beni immobili e mobili di proprietà dell’Associazione;
- da eventuali contributi, donazioni o lasciti di enti o privati.
Art. 16 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Il bilancio e il conto consuntivo sono unici per l’Associazione. Ai relativi documenti contabili confluiranno le attività; e le passività; della gestione dei vari Centri, singolarmente individuate. Ove a conclusione della gestione finanziaria annuale, si evidenziano residui attivi, essi saranno integralmente iscritti tra le voci di entrata dell’anno successivo, e, per questo, non potranno essere in nessuna misura divisi tra i Soci. Il controllo dell’attività; finanziaria dell’Associazione è affidato ad un Collegio di 3 sindaci, eletto ogni 3 anni dall’Assemblea Generale, con voto segreto.
Art. 17 – Liquidazione
In caso di scioglimento dell’Associazione, le eventuali giacenze patrimoniali, residue all’eliminazione delle passività;, saranno devolute in favore di associazioni analoghe, individuate dall’Assemblea Generale, o, in caso di impossibilità;, da parte del Consiglio Direttivo.Capo IV – Norme transitorie
Art. 18 – Costituzione dei primi organi sociali
Al momento della stesura dell’atto costitutivo dell’Associazione i soci fondatori designeranno, previa votazione segreta e a maggioranza di voti, il primo Presidente e il primo Consiglio Direttivo. Gli stessi soci fondatori provvederanno alle sostituzioni degli organi sociali che venissero a mancare, qualora, a quel momento, l’Assemblea Generale non fosse già; costituita.
Art. 19 – Adozione delle prime norme regolamentari
Alla stesura dei Regolamenti necessari per il concreto inizio dell’attività; dell’Associazione e dei Centri, ove non siano ancora costituiti i competenti organi sociali, provvederanno i soci fondatori, con deliberazione da assumere a maggioranza e con voti segreti.
Art. 20 – Rinvio
Per quanto non previsto dalle norme del presente Statuto, si fa espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti